Per un veicolo usato anche fuori dall’attività il canone di noleggio è deducibile al 20 %, su un costo annuo massimo di 3.615,20 €, e l’IVA è detraibile al 40 %. Agenti di commercio, auto assegnate in uso promiscuo ai dipendenti e uso esclusivamente strumentale seguono percentuali più alte. Nel regime forfettario nessuna di queste regole si applica.

L’essenziale

  • Con l’uso promiscuo ordinario, oltre 3.615,20 € annui di canone imponibile la quota deducibile non cresce più: ogni euro in più resta interamente a carico dell’attività.
  • L’auto assegnata a un dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta è deducibile al 70 % senza limite di costo, ma genera un fringe benefit tassato in capo al dipendente.
  • Il forfettario paga il canone IVA inclusa come un privato: il confronto si fa sul totale lordo, non sulla deducibilità.
  • Per un privato non cambia nulla sul piano fiscale; cambia solo il modo di leggere l’offerta, che va riportata IVA inclusa.

Perimetro La pagina è scritta per professionisti, ditte individuali e piccole società che valutano un primo contratto NLT, e per i privati che vogliono capire perché le offerte sono esposte IVA esclusa. Non sostituisce il calcolo del commercialista sulla singola posizione e non tratta il confronto economico con l’acquisto, affidato al calcolatore noleggio o acquisto.

Quale percentuale di deducibilità si applica al Suo caso

La deducibilità del canone non dipende dal tipo di contratto né dalla dicitura dell’offerta: dipende da come il veicolo viene usato. La norma di riferimento è l’articolo 164, comma 1, del TUIR (DPR 22 dicembre 1986 n. 917), consultabile su Normattiva. Fa fede il testo vigente; i valori vanno ricontrollati a ogni legge di bilancio.

La lettera b) riguarda i veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività: è il caso più comune, quello del professionista o del titolare che usa la stessa auto per lavoro e per la vita privata. Il costo è deducibile al 20 %. Per agenti e rappresentanti di commercio la stessa lettera porta la percentuale all’80 %.

La lettera b-bis) riguarda i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta: la deducibilità è del 70 %. La lettera a) riguarda i veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa: la deducibilità è piena.

Perché l’uso esclusivamente strumentale è un caso raro

«Esclusivamente strumentale» significa che senza quel veicolo l’attività non si potrebbe esercitare e che il veicolo non ha alcun uso privato. Un’auto aziendale che la sera resta sotto casa del titolare, di norma, non rientra in questa categoria. La qualificazione si costruisce con il commercialista sulla base dell’attività concreta, e conviene documentarla prima di firmare, non a fine anno.

Se l’uso cambia durante il contratto, per esempio perché l’auto passa da un dipendente al titolare, cambia anche la regola applicabile: è un passaggio da segnalare subito al commercialista.

Come funziona il limite di 3.615,20 € sul canone

Per i veicoli della lettera b), l’articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR stabilisce che per il noleggio il costo rilevante ai fini della deduzione è limitato a 3.615,20 € annui. La percentuale del 20 % si applica a questo importo, non al canone pagato. Per agenti e rappresentanti di commercio il limite sale a 5.164,57 € annui e la percentuale all’80 %.

In concreto, il 20 % di 3.615,20 € è 723,04 €: è la deduzione massima annua per un’auto in uso promiscuo ordinario, qualunque sia il canone. Diviso per dodici, il limite corrisponde a 301,27 € di canone imponibile al mese. Per un agente di commercio, 5.164,57 € diviso dodici corrisponde a 430,38 € al mese, e la deduzione massima annua è 4.131,66 €.

Le due domande da porre al commercialista sul contratto

Il canone di un NLT comprende di solito, oltre alla messa a disposizione del veicolo, servizi come manutenzione, assicurazione e assistenza. Prima di firmare conviene chiedere al noleggiatore se il contratto distingue l’importo del noleggio da quello dei servizi, e chiedere al commercialista come quella scomposizione incide sul limite. La seconda domanda riguarda l’IVA non detraibile: se e come entri nel costo rilevante. Le risposte cambiano il risultato, e dipendono dal testo vigente e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Quanta IVA del canone si può detrarre

L’IVA segue una norma diversa dalla deducibilità: l’articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, anch’esso su Normattiva. Se il veicolo non è utilizzato esclusivamente nell’esercizio dell’attività, l’IVA sul canone è detraibile al 40 %. Se l’uso è esclusivo, la detrazione è del 100 %. Per gli agenti di commercio la detrazione è del 100 %.

Le due percentuali non coincidono. In uso promiscuo si deduce il 20 % del costo entro il limite e si detrae il 40 % dell’IVA; il restante 60 % dell’IVA è un costo da mettere nel confronto. Anche qui la qualificazione dell’uso si verifica con il commercialista.

Regole per profilo d’uso del veicolo (art. 164 TUIR e art. 19-bis1 DPR 633/1972, testo vigente)
Profilo d’usoQuota deducibileLimite annuo sul costo del noleggioIVA detraibile
Uso promiscuo, non esclusivamente strumentale (lett. b)20 %3.615,20 €40 %
Agente o rappresentante di commercio (lett. b)80 %5.164,57 €100 %
Uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta (lett. b-bis)70 %nessuno40 % se l’uso non è esclusivo nell’attività
Uso esclusivamente strumentale (lett. a)100 %nessuno100 %
Regime forfettarionon si deducono costi analiticamentenon rilevantenon si detrae
Privatonessunanon rilevantenon si detrae

Un esempio completo, fino al punto in cui la logica si inverte

L’ipotesi di calcolo, che non riproduce alcuna offerta reale, prevede un contratto di 48 mesi, 15.000 km l’anno, anticipo zero e un canone di 400 € al mese IVA esclusa, con IVA al 22 %, cioè 488 € al mese IVA inclusa. Il canone imponibile annuo è 4.800 €, l’IVA annua 1.056 €. Si considera solo il canone imponibile, senza scomporre i servizi e senza aggiungere l’IVA indetraibile al costo rilevante: sono le due domande lasciate al commercialista.

Per un professionista in uso promiscuo (lettera b), il costo rilevante si ferma a 3.615,20 €: la deduzione annua è 723,04 €. L’IVA detraibile è il 40 % di 1.056 €, cioè 422,40 €; i restanti 633,60 € sono costo. Per un agente di commercio il costo rilevante è 4.800 €, sotto il limite di 5.164,57 €: la deduzione è l’80 %, 3.840 €, e l’IVA è detraibile per intero. Con l’auto assegnata a un dipendente (lettera b-bis) la deduzione è il 70 % di 4.800 €, cioè 3.360 €.

La deduzione riduce il reddito imponibile, non l’imposta: il risparmio effettivo dipende dall’aliquota del contribuente, che il commercialista applica.

Deduzione annua secondo canone e profilo (ipotesi di calcolo: 48 mesi, 15.000 km/anno, anticipo zero, canoni IVA esclusa, IVA 22 %)
Canone mensile IVA esclusaCanone annuoUso promiscuo, 20 % entro 3.615,20 €Agente, 80 % entro 5.164,57 €Dipendente, 70 % senza limiteIVA detraibile al 40 %
300 €3.600 €720,00 €2.880,00 €2.520,00 €316,80 €
400 €4.800 €723,04 €3.840,00 €3.360,00 €422,40 €
500 €6.000 €723,04 €4.131,66 €4.200,00 €528,00 €

Il punto di inversione si legge nella terza colonna. Fino a 301,27 € al mese, più canone significa più deduzione. Oltre, la deduzione resta ferma a 723,04 €, e passando da 300 a 400 € al mese l’attività paga 1.200 € di canone in più all’anno e ne deduce 3,04 € in più. Per un agente la soglia è 430,38 € al mese; tra 400 e 500 € la deduzione aumenta di 291,66 €, contro 1.200 € di canone aggiuntivo. Con l’auto al dipendente, invece, la deduzione cresce sempre con il canone. Il ragionamento «più spendo, più deduco» vale quindi solo sotto il limite o fuori dalla lettera b). Per rifare il conto con i propri parametri c’è la stima per partita IVA.

Cosa cambia se l’auto è assegnata a un dipendente

La deduzione al 70 % della lettera b-bis ha un rovescio: il dipendente che usa l’auto anche per sé riceve un fringe benefit, cioè un valore che si aggiunge alla sua retribuzione imponibile. La regola è nell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, modificato dalla legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio 2025).

Per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025, il benefit è pari al 50 % del costo chilometrico calcolato sulla base delle tabelle ACI per una percorrenza convenzionale di 15.000 km. La percentuale scende al 10 % per i veicoli elettrici a batteria e al 20 % per gli ibridi plug-in.

In un’ipotesi di calcolo con un costo chilometrico ACI immaginario di 0,50 € al km, 15.000 km per 0,50 € danno 7.500 €. Il benefit annuo è 3.750 € per un’auto a combustione, 750 € per un’elettrica a batteria, 1.500 € per un’ibrida plug-in. La scelta dell’alimentazione pesa quindi sul dipendente più di quanto pesi sulla deduzione dell’impresa, che resta al 70 %.

Veicoli assegnati prima del 2025

Per le auto concesse prima del 1° gennaio 2025, o rientranti in eventuali regimi transitori, il calcolo può seguire regole diverse. Il testo vigente dell’articolo 51 e il consulente del lavoro o il commercialista sono l’unico riferimento per stabilire quale regola si applica alla singola assegnazione.

Perché nel regime forfettario le percentuali non contano

Il regime forfettario è disciplinato dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, articolo 1, commi da 54 a 89. Il reddito si determina applicando ai ricavi o compensi un coefficiente di redditività, e i costi non si deducono analiticamente. Il canone del noleggio, quindi, non riduce il reddito imponibile: il 20 %, il 70 % e il limite di 3.615,20 € semplicemente non entrano nel calcolo.

Lo stesso vale per l’IVA. Il forfettario non applica l’IVA sulle proprie fatture e non detrae quella sugli acquisti: l’IVA del canone è un costo pieno. Nell’ipotesi dell’esempio, il canone di 400 € al mese IVA esclusa costa 488 € al mese, esattamente come a un privato.

Per il forfettario la domanda giusta non è quanto si deduce, ma se il totale del contratto, IVA inclusa, regge rispetto alle alternative: la stessa domanda del privato, a cui risponde il calcolatore noleggio o acquisto. Se il passaggio al regime ordinario è in vista durante il contratto, le regole cambiano dall’anno del passaggio: è un tema da pianificare con il commercialista prima di scegliere la durata.

Cosa può chiedere il noleggiatore a un’attività appena aperta

Le regole fiscali valgono dal primo giorno di attività; quello che cambia per una partita IVA nuova è l’accesso al contratto. Il noleggiatore valuta il cliente prima di accettare la richiesta e, in mancanza di bilanci o dichiarazioni precedenti, può chiedere garanzie aggiuntive. Quali, in che misura e a quali condizioni lo stabilisce ciascun noleggiatore: si leggono nella proposta, non in un annuncio.

Le voci da cercare nella proposta sono la documentazione richiesta, l’eventuale deposito cauzionale e se viene restituito a fine contratto, l’eventuale anticipo più alto rispetto all’offerta pubblicizzata, la richiesta di una fideiussione o di un garante e cosa accade se il garante viene meno. Ogni garanzia ha un costo o un vincolo da aggiungere al confronto, e un’offerta pubblicizzata non equivale a una richiesta approvata.

Se noleggia come privato

Per un privato il canone non è deducibile e l’IVA non è detraibile: si paga tutto, IVA compresa. Nessuna delle percentuali di questa pagina lo riguarda. Cambia invece il modo di leggere il mercato, perché molte offerte sono pubblicizzate IVA esclusa, pensate per le partite IVA. Prima di confrontarle conviene riportare canone e anticipo al lordo, verificare che durata, km annui e servizi siano gli stessi e calcolare il totale sull’intera durata.

Chi ha anche una partita IVA deve decidere a chi intestare il contratto: le regole fiscali seguono l’intestatario e l’uso reale del veicolo, non la convenienza del momento. Per mettere a confronto noleggio e acquisto con le proprie cifre è disponibile il calcolatore noleggio o acquisto; la composizione del canone è spiegata nella pagina su costi e clausole, il funzionamento del contratto nella guida. I canoni rilevati, con data e parametri, saranno pubblicati nell’Osservatorio.

Da leggere dopo

  • Noleggio lungo termine in regime forfettario: cosa cambia
  • Fringe benefit dell’auto aziendale a noleggio: come si calcola
  • Noleggio lungo termine per nuove aziende: requisiti e garanzie

Gli articoli della categoria sono raccolti nell’archivio Partite IVA e aziende.

Per stimare deduzione e IVA detraibile con il proprio canone e il proprio profilo d’uso è disponibile la stima per partita IVA. Gli altri approfondimenti sono nel blog di Canone Chiaro.

Domande frequenti

Il canone di noleggio è deducibile al 100 % per una partita IVA?

Solo se il veicolo è utilizzato esclusivamente come bene strumentale nell’attività (art. 164, comma 1, lett. a, TUIR), un caso raro da qualificare con il commercialista. Con l’uso promiscuo ordinario la deducibilità è del 20 % entro 3.615,20 € annui di costo.

Conviene scegliere un canone più alto per dedurre di più?

Con l’uso promiscuo ordinario no oltre 301,27 € al mese di canone imponibile: la deduzione resta ferma a 723,04 € l’anno. Il conto cambia per agenti di commercio e auto assegnate ai dipendenti, come mostra l’esempio della pagina.

Un forfettario recupera l’IVA del canone?

No. Nel regime forfettario l’IVA non si applica sulle fatture emesse e non si detrae su quelle ricevute: il canone va valutato IVA inclusa, come per un privato.

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