La stima applica a un canone di noleggio le regole generali vigenti nel 2026: deducibilità al 20, 70, 80 o 100 per cento secondo l’uso del veicolo, con il limite annuo per le autovetture; detrazione dell’IVA al 40 o al 100 per cento; fringe benefit per i veicoli assegnati ai dipendenti. Il risultato è indicativo.
L’essenziale
- Per un’auto in uso promiscuo non assegnata, il costo deducibile del noleggio è limitato e la quota è del 20 per cento.
- L’IVA non detraibile diventa un costo e entra nel calcolo della deduzione.
- In regime forfettario i costi non si deducono analiticamente e la stima non mostra deduzioni.
- Dal 2027 il nuovo testo unico delle imposte sui redditi sostituisce il TUIR: i riferimenti vanno ricontrollati.
Perimetro Lo strumento serve a partite IVA e piccole imprese che valutano il noleggio di un’autovettura: per motocicli e ciclomotori l’articolo 164 del TUIR fissa limiti di costo diversi, che la stima non applica. Non applica le regole al caso concreto, che spetta al commercialista, e non tratta le regole generali del contratto, descritte nella pagina privati e partita IVA.
Per un'auto a noleggio usata in modo promiscuo da un'impresa o da un professionista in regime ordinario, la regola generale ammette in deduzione il 20 % del costo, con un tetto di 3.615,20 € annui sul noleggio, e la detrazione del 40 % dell'IVA. Se il veicolo è assegnato a un dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta, la deducibilità sale al 70 % senza quel tetto (art. 164 TUIR, art. 19-bis1 DPR 633/1972, testi su Normattiva).
La stima compare qui dopo l'invio del modulo. Con i valori di esempio lo strumento mostra la quota deducibile, l'IVA detraibile, la formula usata e i riferimenti normativi applicati.
Le regole generali applicate, con il loro testo
Lo strumento usa solo le regole elencate qui, nella formulazione generale della norma. Non le adatta all'attività, al contratto o alla situazione di chi lo usa: questo lavoro di qualificazione resta del commercialista. I testi si consultano su Normattiva; le istruzioni e le circolari applicative sono pubblicate dall'Agenzia delle Entrate. Le percentuali e i limiti cambiano con le leggi di bilancio, quindi vanno riverificati ogni anno: in caso di differenza fa fede il testo vigente, non questa pagina.
- Uso promiscuo non assegnato. Per i veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali, l'art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) fissa la deducibilità al 20 %; per i costi di noleggio il costo rilevante è limitato a 3.615,20 € annui. Per gli agenti e rappresentanti di commercio la percentuale è dell'80 % e il limite di 5.164,57 €.
- Veicolo assegnato a un dipendente. L'art. 164, comma 1, lett. b-bis) TUIR porta la deducibilità al 70 % per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, senza il limite di costo della lettera b).
- Uso esclusivamente strumentale. Per i veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa (art. 164, comma 1, lett. a) TUIR) la deducibilità è del 100 %. È un caso raro, e la qualificazione va verificata con il commercialista.
- IVA. L'art. 19-bis1, comma 1, lett. c) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 ammette la detrazione al 40 % se il veicolo non è utilizzato esclusivamente nell'esercizio dell'impresa o della professione, al 100 % se l'uso è esclusivo; per gli agenti di commercio la detrazione è del 100 %. La parte di IVA non detraibile diventa un costo.
- Fringe benefit. L'art. 51, comma 4, lett. a) TUIR, come modificato dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 assume il 50 % del costo chilometrico ACI riferito a 15.000 km; il 10 % per i veicoli elettrici a batteria, il 20 % per gli ibridi plug-in.
- Regime forfettario. Con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89, il reddito si determina applicando un coefficiente di redditività ai ricavi; i costi non si deducono analiticamente e l'IVA non si applica né si detrae.
Come il modello costruisce il calcolo
Il canone di un noleggio a lungo termine è il corrispettivo periodico pagato al noleggiatore; spesso comprende, oltre alla disponibilità del veicolo, servizi come manutenzione e assicurazione. Lo strumento chiede di separare le due parti perché il limite di 3.615,20 € (o di 5.164,57 € per gli agenti) viene applicato dal modello solo alla quota veicolo, mentre ai servizi applica la sola percentuale. Questa ripartizione è un'ipotesi di modello: se e come separare canone e servizi dipende da come il contratto li espone e va confermato dal commercialista. Se il contratto non li distingue, si può lasciare a zero il campo servizi e digitare l'intero canone come quota veicolo.
L'IVA è calcolata come aliquota (22 % di default, modificabile) sul canone e sui servizi. La parte detraibile segue la percentuale dell'art. 19-bis1: 40 % in uso promiscuo, anche quando il veicolo è assegnato a un dipendente, 100 % in uso esclusivo e per gli agenti di commercio. La parte non detraibile viene sommata al costo. Il modello include l'IVA indetraibile sul canone nel costo confrontato con il limite: anche questa è un'ipotesi di modello da far confermare, perché sposta il punto in cui il limite comincia a pesare.
Le formule usate sono quattro. In uso promiscuo, 20 % × min(canone veicolo + IVA indetraibile sul canone; 3.615,20) + 20 % × (servizi + loro IVA indetraibile). Per l'agente di commercio, la stessa struttura con 80 % e 5.164,57 €. Per il veicolo assegnato a un dipendente, 70 % dell'intero costo, IVA indetraibile compresa, senza limite. Per l'uso esclusivamente strumentale, 100 % del costo. Il fringe benefit, calcolato solo per il veicolo assegnato, è 15.000 × costo chilometrico ACI × percentuale legata all'alimentazione.
Come leggere il risultato
La quota deducibile indicativa è l'importo annuo che, secondo la regola generale e le ipotesi di modello, entrerebbe tra i costi deducibili ai fini delle imposte sui redditi. Non è un risparmio d'imposta: il risparmio dipende dall'aliquota marginale e dalla situazione complessiva del contribuente, che lo strumento non conosce. L'IVA detraibile indicativa è la parte di IVA che, nella stessa logica, si recupera in liquidazione. Il costo non deducibile è la differenza tra quanto si paga al netto dell'IVA detraibile e quanto si deduce: è il numero che dice quanto del canone resta a carico senza effetto fiscale.
Il fringe benefit indicativo non riguarda l'impresa ma il dipendente: è l'importo che concorre al suo reddito di lavoro dipendente per l'uso privato del veicolo. Lo strumento lo mostra perché la scelta di assegnare un'auto cambia insieme la deducibilità per l'impresa e la busta paga del collaboratore. Il calcolo vale solo per veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025; il regime dei veicoli concessi prima non viene calcolato.
Un esempio completo, con i numeri
Ipotesi di partenza, interamente fittizia: canone di 350 € al mese IVA esclusa, 48 mesi, 15.000 km/anno, anticipo zero, cioè 4.200 € annui di quota veicolo; servizi indicati separatamente per 1.200 € annui IVA esclusa; aliquota IVA 22 %; uso promiscuo non assegnato; regime ordinario.
L'IVA sul canone è 924,00 € e quella sui servizi 264,00 €, in totale 1.188,00 €. Al 40 % se ne detraggono 475,20 €; restano indetraibili 554,40 € sul canone e 158,40 € sui servizi. Il costo veicolo rilevante è 4.200 + 554,40 = 4.754,40 €, sopra il limite: si considera quindi 3.615,20 €, e il 20 % dà 723,04 €. Sui servizi il 20 % di 1.358,40 € dà 271,68 €. La quota deducibile indicativa è 994,72 € l'anno, su un costo al netto dell'IVA detraibile di 6.112,80 €.
Il punto in cui il risultato cambia natura è il limite. Con aliquota al 22 % e detrazione al 40 %, ogni euro di canone pesa 1,132 € nel costo rilevante, e il limite di 3.615,20 € viene raggiunto con un canone veicolo di circa 3.193,64 € annui IVA esclusa. Sotto quella soglia ogni euro di canone in più aumenta la deduzione; sopra, la parte veicolo resta ferma a 723,04 € e ogni euro aggiuntivo è interamente non deducibile. Con un canone di 2.400 € annui, ad esempio, il costo rilevante è 2.716,80 € e la deduzione sulla parte veicolo è 543,36 €; raddoppiando il canone a 4.800 € la deduzione non raddoppia, si ferma a 723,04 €.
Lo stesso contratto assegnato a un dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta cambia ordine di grandezza: 70 % di 6.112,80 € dà 4.278,96 € deducibili. Il dipendente però riceve un fringe benefit: con il costo chilometrico fittizio di 0,50 €/km e alimentazione tradizionale, 15.000 × 0,50 × 50 % = 3.750,00 € annui; con un'auto elettrica a batteria, 750,00 €. Il confronto tra le due soluzioni non si chiude con la sola deduzione: va letto insieme al costo per il dipendente, che lo strumento non calcola.
Casi limite
Uso promiscuo misto. Un veicolo usato in parte per l'attività e in parte per esigenze private, ma non assegnato a un dipendente, ricade nella regola del 20 % e dell'IVA al 40 %, qualunque sia la proporzione effettiva tra i due usi. Lo strumento non accetta una percentuale di uso professionale, perché la regola generale non la prevede; se si ritiene di essere in una situazione diversa, la qualificazione va discussa con il commercialista.
Cambio di regime. Il passaggio dal regime forfettario all'ordinario, o viceversa, durante la vita del contratto non viene gestito. Lo strumento calcola un anno intero in un solo regime; gli effetti del passaggio sul canone già pagato e sull'IVA richiedono una verifica specifica.
Veicolo assegnato solo per parte dell'anno. La deducibilità al 70 % presuppone l'assegnazione per la maggior parte del periodo d'imposta. Se l'assegnazione copre meno di metà anno, il caso esce dalla lettera b-bis) e il risultato mostrato con l'uso «assegnato» non è corretto: conviene rifare la stima con l'uso promiscuo non assegnato e far verificare la scelta. Il fringe benefit è mostrato come importo annuo intero; per un'assegnazione parziale il calcolo va fatto con il commercialista o con l'ufficio paghe.
Che cosa lo strumento non copre
- L'IRAP.
- Il bollo e le altre spese del veicolo pagate fuori dal canone.
- Il cumulo di più veicoli nella stessa attività: ogni stima riguarda un solo contratto.
- Gli anni precedenti e le regole in vigore prima delle ultime modifiche, compreso il fringe benefit dei veicoli concessi prima del 2025.
- La ripartizione temporale dell'anticipo o di un eventuale maxicanone: come imputarlo nei diversi esercizi va chiesto al commercialista.
- L'acquisto, il leasing finanziario e l'ammortamento, confrontabili sul piano dei costi con il calcolatore noleggio o acquisto.
Per leggere un contratto prima di questa stima, la pagina sui costi e le clausole aiuta a separare canone, servizi e voci accessorie; la guida al noleggio a lungo termine spiega come si forma il canone.
Domande frequenti
La stima vale come calcolo da usare in dichiarazione?
No. È un'applicazione meccanica della regola generale ai numeri digitati, con ipotesi di modello dichiarate. La dichiarazione richiede la qualificazione dell'uso, il regime effettivo e il trattamento contabile del contratto, che spettano al commercialista.
Perché in regime forfettario non compare nessuna deduzione?
Perché in quel regime, secondo la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89, il reddito si determina applicando un coefficiente di redditività ai ricavi: i costi non si deducono analiticamente e l'IVA non si applica né si detrae. Mostrare una quota deducibile sarebbe fuorviante.
Il limite di 3.615,20 € si applica anche all'IVA indetraibile?
Lo strumento la include nel costo confrontato con il limite. È un'ipotesi di modello, dichiarata nel risultato, che conviene far confermare dal commercialista sul proprio caso.
Dove si trova il costo chilometrico ACI da usare per il fringe benefit?
Nelle tabelle dei costi chilometrici pubblicate dall'ACI, cercando marca, modello e versione del veicolo. Il valore precompilato di 0,50 €/km è fittizio e non corrisponde ad alcun modello.
Se l'auto è assegnata a un dipendente, l'IVA si detrae al 100 %?
Lo strumento applica la regola generale fornita dall'art. 19-bis1, comma 1, lett. c) DPR 633/1972: 40 % quando il veicolo non è usato esclusivamente nell'attività. Un trattamento diverso per il veicolo assegnato richiede una valutazione del caso concreto con il commercialista.
Le percentuali mostrate valgono anche per gli anni passati?
No. Lo strumento usa solo le regole indicate nella pagina, compreso il fringe benefit per i veicoli concessi dal 1° gennaio 2025, e non ricostruisce le versioni precedenti. Le regole vanno riverificate a ogni legge di bilancio.
Il rinvio al commercialista
Questa pagina descrive regole generali e le applica a numeri di esempio; non valuta il caso di nessun lettore. Per sapere se un veicolo è davvero strumentale, se l'assegnazione a un dipendente rispetta le condizioni della lettera b-bis), come ripartire canone e servizi o come trattare l'anticipo, il riferimento è il commercialista o il consulente del lavoro per la parte relativa al fringe benefit. Canone Chiaro non vende né intermedia contratti di noleggio e non riceve compensi dai noleggiatori.
Diario degli aggiornamenti
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